IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992; Ritenuta la necessita' di definire l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di area sanitaria per le figure professionali approvate dal Ministero della sanita'; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale; Sentite le federazioni nazionali o le associazioni di categoria; Riconosciuta la necessita' di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere le tabelle XXXIX, XXXIX-bis, XXXIX-ter, XLI, XLI-bis, XLI-ter, XLI-quater del medesimo, recanti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria concernenti le figure professionali suddette; Riconosciuta la necessita' di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII-bis, la tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari dell'area sanitaria; Decretano: Articolo unico Le tabelle XXXIX, XXXIX-bis, XXXIX-ter, XLI, XLI- bis, XLI-ter, XLI-quater, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citate nelle premesse sono soppresse. All'elenco delle laure e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i diplomi universitari allegati al presente decreto. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia puo' rilasciare i diplomi universitari di area sanitaria i cui ordinamenti didattici sono allegati al presente decreto. Dopo la tabella XVIII-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1996 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica BERLINGUER Il Ministro della sanita' BINDI Registrato alla Corte dei conti 11 ottobre 1996. Registro n. 1, Universita', foglio n. 198.