IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                             DI CONCERTO
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 -  disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario    -    e   successive
modificazioni;
    Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  Universita'  e  degli
Istituti di istruzione superiore;
    Vista  la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, riordinamento della docenza universitaria e  relativa  fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
    Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n.  517
del  7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge  n.  421  del  23  ottobre
1992;
    Ritenuta  la  necessita'  di definire l'ordinamento didattico dei
corsi di diploma  universitario  di  area  sanitaria  per  le  figure
professionali approvate dal Ministero della sanita';
    Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
    Sentite le federazioni nazionali o le associazioni di categoria;
    Riconosciuta   la   necessita'   di   modificare   la  tabella  I
dell'ordinamento didattico universitario e di sopprimere  le  tabelle
XXXIX,  XXXIX-bis,  XXXIX-ter,  XLI, XLI-bis, XLI-ter, XLI-quater del
medesimo, recanti gli ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  diploma
universitario  di  area sanitaria concernenti le figure professionali
suddette;
    Riconosciuta  la  necessita'   di   modificare   la   tabella   I
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XVIII-bis, la  tabella  XVIII-ter,  recante  gli  ordinamenti
didattici dei diplomi universitari dell'area sanitaria;
                             Decretano:
                           Articolo unico
    Le  tabelle  XXXIX, XXXIX-bis, XXXIX-ter, XLI, XLI- bis, XLI-ter,
XLI-quater, annesse al regio decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,
citate nelle premesse sono soppresse.
    All'elenco  delle  laure  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I
dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed  integrazioni,
sono aggiunti i diplomi universitari allegati al presente decreto.
    La  tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che la facolta' di  medicina  e  chirurgia  puo'  rilasciare  i
diplomi  universitari  di  area sanitaria i cui ordinamenti didattici
sono allegati al presente decreto.
    Dopo la tabella XVIII-bis, annessa al citato decreto 30 settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta  la  tabella  XVIII-ter,  recante  gli
ordinamenti  didattici  dei  corsi di diploma universitario dell'area
sanitaria.
    L'anzidetta tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 1996
                                   Il Ministro dell'universita'
                            e della ricerca scientifica e tecnologica
                                             BERLINGUER
Il Ministro della sanita'
         BINDI
Registrato alla Corte dei conti 11 ottobre 1996.
Registro n. 1, Universita', foglio n. 198.